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Come comportarsi nei confronti di un soggetto estero con Codice Fiscale italiano?

L'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito con la pubblicazione di un quesito all'interno del documento relativo alle "Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica".

Dalle indicazioni fornite emerge che per le operazioni svolte con soggetti non residenti o stabiliti in Italia, identificati con un codice fiscale italiano (presente in Anagrafe Tributaria) bisogna predisporre la fattura elettronica al SdI valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale 0000000 e fornire una copia analogica al cliente.

L'Anagrafica Clienti per emettere fattura elettronica a soggetti esteri con CF italiano deve essere valorizzata indicando:

  • l'indirizzo estero del cliente;
  • il codice fiscale italiano;
  • il codice destinatario convenzionale 0000000.

Ho erroneamente incluso i movimenti di un DDT in una fattura ormai inviata al SDI. Come devo procedere?

La procedura di massima coincide con quella generale. Bisogna emettere:

  1. una nota di credito per i movimenti del DDT;
  2. una nuova fattura.

Il punto 2, nel caso specifico, può presentare delle difficoltà. Il programma, infatti, considera il DDT come già fatturato e non lo propone in fase di creazione della nuova fattura.

Nel caso si tratti di poche voci conviene senz'altro inserirle nuovamente. Nel caso di un DDT complesso la strada consigliata consiste nel generare la nuova fattura copiando, mediante l'apposita funzione (Duplica), la fattura "errata" ed utilizzare il tasto Togli per rimuovere eventuali voci estranee al DDT in questione.

Che fare se la PA rifiuta una fattura elettronica?

La questione è stata oggetto di esame da parte dell'Agenzia delle Entrate che, col "principio di diritto" n.17 del 30 ottobre 2020, ha affermato che la fattura che supera i controlli del SdI, anche se rifiutata dall'Ente destinatario, si considera validamente emessa.

La tesi sposata dall'AdE lascia alcune perplessità considerato che:

  • se si riemette, con lo stesso numero e la stessa data, una fattura rifiutata dalla PA il SdI la accetterà, a condizione che il nome del file che contiene la fattura elettronica abbia un nome diverso dal precedente. Le specifiche tecniche precisano, infatti, che


    "La verifica viene eseguita al fine di intercettare ed impedire l'inoltro di una fattura già trasmessa e elaborata; in quest'ottica, qualora i dati contenuti all'interno della fattura e relativi a identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura, coincidano con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e per la quale non sia stata inviata al soggetto trasmittente una notifica di scarto oppure una notifica di rifiuto da parte del destinatario, il documento viene rifiutato"


    Risulta evidente come le regole tecniche su cui si fonda il SdI sono state pensate ed attuate in maniera tale che l'efficacia giuridica della fattura elettronica PA sia sottoposta alla condizione del suo non rifiuto, esattamente come avviene per lo scarto, circostanze che rendono il documento logicamente inesistente;

  • a contrariis, una nuova e successiva fattura elettronica, con identici estremi di quella rifiutata (identificativo cedente/prestatore, anno e data), viene accettata dal sistema.

Ciò premesso si aprono due scenari:

  1. riemissione della stessa fattura corretta (stesso numero e data). Inizialmente unica modalità prevista, rimane la più utilizzata dalle PA, soprattutto dalle PA locali, ed è dovuto al fatto che il controllo delle fatture elettroniche viene svolto a livello di protocollo informatico (le fatture non sono cioè ancora contabilizzate) ed in caso di emissione della “Notifica di esito cessionario/committente” di rifiuto, viene semplicemente richiesto al fornitore la riemissione della medesima fattura corretta (stesso numero e data) e la fattura rifiutata non viene contabilizzata;

  2. emissione di una nota di credito e di una nuova fattura elettronica. È la modalità utilizzata principalmente dalle PA centrali che impiegano il sistema SICOGE (Sistema informativo di contabilità integrata delle PA), ove la verifica di correttezza contabile della fattura elettronica viene svolta dopo che è stata contabilizzata, e quindi in caso di emissione della “Notifica di esito cessionario/committente” di rifiuto, è necessario richiedere una nota di credito ed una nuova fattura dato che la precedente fattura rifiutata era stata contabilizzata.

Considerato che, quando la PA emette la “Notifica di esito cessionario/committente di rifiuto", dovrebbe compilare il campo “descrizione”, indicando:

  • il motivo esatto del rifiuto;
  • il comportamento richiesto al fornitore per rettificare la fattura rifiutata

è ragionevole adottare, di volta in volta, l'approccio indicato (o confrontarsi telefonicamente, via email/PEC con la PA per capire come rettificare la fattura rifiutata).

Come nota a latere si osserva che, trasmessa la fattura elettronica tramite SdI, la PA ha 15 giorni (di calendario) di tempo per emettere una “Notifica di esito cessionario/committente” che potrà essere di rifiuto oppure di accettazione, diversamente il SdI invierà ad entrambi una “Notifica decorrenza termini”, a significare che le parti non potranno più utilizzare il SdI per colloquiare, ma dovranno utilizzare altri canali quali email, PEC...

Come creare una nota di variazione di solo IVA?

Se in fattura viene inserita una percentuale IVA errata (es. fattura con IVA al 22% invece che al 10%), in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia Entrate sulla corretta esposizione della variazione di sola IVA tramite il tracciato della fattura ordinaria, si suggerisce questa possibile alternativa:

  • emissione di una nota di credito (tipo documento TD04) a storno totale del fatturato errato ad aliquota 22%;
  • emissione di una nuova fattura ordinaria con i corretti importi ad aliquota 10%.

Come registrare una nota di credito da parte di un fornitore estero?

Nel caso di errata emissione e invio di un'Autofattura elettronica codice TD16 - TD17 - TD18 - TD19 - TD22 - TD23, per lo storno parziale o totale del documento, è necessario emettere ed inviare lo stesso tipo di documento indicando gli importi con segno negativo.

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